Con il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, sono state adottate o prorogate misure per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale.
Insieme ad interventi di carattere sanitario, vi sono disposizioni che, come dichiarato nel comunicato stampa del Governo, “mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese”.
Tra queste misure, segnaliamo in particolare la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui contratti per l’acquisto di immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
La sospensione del pagamento delle rate dei mutui (tecnicamente moratoria) a favore delle famiglie in difficoltà è stata assunta, secondo quanto riferito dagli organi di stampa, con il beneplacito dell’associazione bancaria italiana Abi, in accordo con il ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri.
In particolare, l’art. 26 del citato D.L. 9/2020 prevede, per l’intero territorio nazionale e non soltanto per le zone rosse e gialle direttamente toccate dal contagio influenzale, la possibilità di richiedere, con una procedura sostanzialmente automatica, senza oneri finanziari né spese istruttorie aggiuntive, lo slittamento del pagamento delle rate in corso, in tutti i casi nei quali l’interruzione dal lavoro sia stata disposta per periodi superiori ai 30 giorni.
Tale disposizione estende all’emergenza attuale il meccanismo introdotto dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, all’indomani dello scoppio della crisi recessiva globale, e recepita nella legge Finanziaria dell’epoca. La normativa in questione prevedeva in particolare, all’art. 2, comma 476, che “per i contratti di mutuo riferiti all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.
Tale norma aveva di fatto codificato quelle buone prassi bancarie già in atto che trovano ora una ulteriore concreta possibilità di applicazione.
Sempre in tema di mutui, va ulteriormente segnalato che, ai sensi dell’art. 6 del DL in esame, “i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (Invitalia) a favore di imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento”.
Sarà nostra premura tenere i lettori informati di ulteriori provvedimenti che saranno assunti su questi temi.
Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9